La terra privata gravata da usi civici si può vendere
Cancellata l'inalienabilità dei beni privati. È incostituzionale parte dell’art. 3 comma 3 della legge n. 168 del 2017. Gli usi civici permangono come vincoli paesaggistici
La sentenza
Con una sentenza che non è esagerato definire di portata epocale, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici non liquidati introdotta dalla legge n. 168 del 2017, perché in contrasto con gli art. 3 e 42 secondo comma della Costituzione. La sentenza, che può essere considerata una vittoria del Tribunale di Viterbo, ha una ricaduta di straordinaria rilevanza a livello nazionale sia nell’ambito delle esecuzioni immobiliari sia per le compravendite immobiliari. La norma dichiarata parzialmente incostituzionale paralizzava infatti non solo le procedure esecutive immobiliari ma impediva anche la stipulazione degli atti notarili ogni qualvolta fosse statarilevata la presenza di usi civici. Tantissime le compravendite bloccate e molta incertezza per coloro che avevano acquistato beni gravati da usi civici prima del 2017.
LA MANCATA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI BLOCCAVA LA CIRCOLAZIONE DEL BENE. DUE LE PROCEDURE ESECUTIVE CHE HANNO DATO SPUNTO ALLA RICHIESTA DEL GIUDICE ALLA CONSULTA
Le ordinanze del magistrato
A sbloccare la situazione è arrivato l’intervento giudice Antonino Geraci, all’epoca Giudice del Tribunale di Viterbo ed attualmente Magistrato della Corte dei conti, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 nella parte in cui non esclude la < proprietà di privati di cui all’art. 3 comma 1 lettera d> dalla previsione secondo cui < il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell’inalienabilità> Entrambe le ordinanze del 28 marzo e del 9 maggio 2022, con cui il magistrato ha sollevato le questioni, sono state rese in procedure esecutive immobiliari in cui erano stati posti in vendita, sul presupposto della loro alienabilità, beni staggiti gravati da usi civici non liquidati. L’entrata in vigore della legge n. 168 del 2017, che ha incluso tra i beni collettivi < le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati> aveva reso questi beni invendibili. Di qui appunto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal magistrato Geraci: la legge 168 nell’art. 3 comma 3 assoggetta al medesimo regime di inalienabilità terreni del demanio civico e terre private, violando l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevole < compressione del diritto del proprietario> nonché < il regime di proprietà privata sancito dall’art. 42 della Costituzione> .
Salvi gli atti notarili
L’attuale Magistrato della Corte deiconti, nelle proprie ordinanze, evidenzia, inoltre, come la legge del 2017 fosse formulata come se quel divieto di alienazione esistesse già da tempo. Il Giudice Geraci non ne era affatto convinto e nelle proprie ordinanze ha convintamente sostenuto il carattere innovativo del divieto. La Consulta gli ha dato ragione confermando che prima del 2017 non vi era alcun divieto di alienare le terre private gravate da usi civici. Una precisazione importante perché conferma la piena validità degli atti notarili che sono stati stipulati negli anni e che pone fine ad una incertezza che ha tenuto con il “fiato sospeso” le tante famiglie che avevano acquistato beni gravati da usi civici e che temevano l’invalidità degli atti di acquisto.
Il debitore e la vendita coattiva
Per quanto riguarda invece le procedureesecutive, la conseguenza più evidente – sottolinea il magistrato Geraci nelle proprie ordinanze – dell’inalienabilità del bene è che il debitore viene a trovarsi < nella condizione di sottrarsi alla vendita coattiva dei suoi beni senza che ciò si traduca nella tutela dei diritti esistenti in favore della collettività che la legge 168 intende salvaguardare> . Nel novembre del 2022 è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, comunque la non fondatezza delle questioni sollevate. La Corte Costituzionale, nell’esaminare le due ordinanze di rimessione, ha fatto invece notare come < le disposizioni della legge 168 si collocano nel quadro di una disciplina che ha inteso fortemente valorizzare la proprietà collettiva e gli usi civici in quanto strettamente correlati con la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio…. La ratio ispiratrice della disciplina viene esplicitata con la definizione dei < beni di collettivo godimento> quali < elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali> . Ma il nodo fondamentale della questione resta l’assimilazione al regime del demanio pubblico della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati. Su questo tema – ricorda la Consulta – si è già espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza del 10 maggio 2023 n. 12570: l’esito è stato una chiara differenziazione dei due regimi, demanio pubblico e proprietà privata. La Corte Costituzionale, quindi, conclude sottolineando che < il rimettente (il magistrato Geraci (ndr) ha fondato le sue censure su un presupposto interpretativo non erroneo, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato.
CADE LA NORMA CHE VIOLAVA GLI ART. 3 E 42 SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE PER L'IRRAGIONEVOLE COMPRESSIONE DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO E DEL REGIME DI PROPRIETÀ
Proprietà privata compressa
E ancora: < Appare allora di immediata evidenza come, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio si realizzino
semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici…Ebbene simile istanza non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati> . In conclusione – scrivono ancora i giudici della Consulta – l’inalienabilità regola un profilo della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati che, sotto qualunque prospettiva lo si consideri, si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali. Ne discende una illegittima compressione della proprietà privata.
Per le ragioni esposte l’art. 3 comma 3 della legge n. 168 del 2017 si pone in contrasto con gli art. 3 e 42 secondo comma della Costituzione nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3 comma 1, non esclude dal regime di inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residentidel comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati> .